Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 5 LPT; espropriazione materiale (rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile).
Elementi di fatto che possono essere presi in considerazione per determinare l'indennità in caso di rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile: decisivo è sapere se il proprietario potesse edificare sul suo terreno con mezzi propri in un prossimo futuro. Il fatto che una particella possa di per sé essere considerata urbanizzata e che il proprietario abbia effettuato degli investimenti a questo scopo, non comporta necessariamente un'espropriazione materiale. Obbligo di valutare tutte le circostanze di fatto e di diritto (consid. 4 e 5a).
Urbanizzazione e terreno pronto per la costruzione: portata della pianificazione prevista dalla legislazione sulla protezione della acque (piano generale della canalizzazioni); ammissibilità dell'obbligo di stabilire un piano di quartiere, tenuto conto anche della situazione della particella (consid. 5b-e).
Terreno non compreso nella zona già edificata in larga misura (consid. 6a). Assenza di motivi speciali che giustificano la protezione della buona fede (consid. 6b).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 5 LPT

Navigation

Neue Suche