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Regesto

Art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP; arbitrato internazionale; composizione del tribunale arbitrale; ricusa.
L'indipendenza e l'imparzialità richieste dai membri di un tribunale arbitrale valgono sia per gli arbitri designati dalle parti sia per il presidente del tribunale arbitrale (consid. 3.2 e 3.3.1). Il Tribunale federale verifica il rispetto di queste esigenze anche quando il lodo è stato reso all'unanimità (consid. 3.3.2). Facendo ciò tiene conto delle specificità dell'arbitrato sportivo (consid. 3.3.3). In caso di accoglimento della censura fondata sull'art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP, il Tribunale federale medesimo può pronunciare la ricusa dell'arbitro messo in questione (consid. 3.3.4). Esame delle circostanze del caso concreto (consid. 3.4).

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Artikel: Art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP