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Regesto a

Art. 76 cpv. 1 LTF; distinzione tra legittimazione a ricorrere e legittimazione attiva o passiva.
La legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 LTF è una condizione di ammissibilità, mentre la legittimazione attiva o passiva è una condizione di diritto sostanziale (consid. 1.2).

Regesto b

Art. 166 segg. e 29 LDIP; legittimazione ad opporsi al riconoscimento della decisione di fallimento pronunciata all'estero.
Il terzo debitore, convenuto nell'azione revocatoria, non è legittimato ad opporsi al riconoscimento in Svizzera del fallimento della società estera che
ha ottenuto la cessione della pretesa revocatoria fatta valere nei suoi confronti (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 76 cpv. 1 LTF