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Regesto

Possesso illegale di armi e accessori di armi; violazione dell'obbligo di notifica; porto non autorizzato di armi; art. 4 segg., 27 cpv. 1, art. 33 cpv. 1 lett. a, art. 34 cpv. 1 lett. i, art. 42 cpv. 5-7 LArm.
Un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di cosiddette armi vietate, secondo il vecchio o il nuovo diritto, continua a legittimare il possesso della corrispondente arma anche dopo l'entrata in vigore il 12 dicembre 2008 della modificata legge sulle armi (consid. 2.4.3). Altrettanto vale per l'acquisto legale delle cosiddette armi soggette ad autorizzazione. Le nuove esigenze materiali per l'acquisto di armi di cui all'art. 8 LArm, entrate in vigore il 12 dicembre 2008, non esplicano alcun effetto retroattivo (consid. 2.4.4).
La semplice violazione dell'obbligo di notifica dell'art. 42 cpv. 5 LArm dev'essere sanzionata unicamente sulla base dell'art. 34 cpv. 1 lett. i LArm. Una condanna per possesso illegale giusta l'art. 33 cpv. 1 lett. a LArm entra in considerazione qualora l'interessato lasci decorrere inutilizzati sia il termine di tre mesi per la notifica dell'art. 42 cpv. 5 LArm sia il termine dell'art. 42 cpv. 6 LArm (consid. 2.5.2). Le armi vietate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LArm soggiacciono all'obbligo di notifica dell'art. 42 cpv. 5 LArm. Non rientrano nel campo d'applicazione della disposizione le armi il cui possesso non è subordinato ad alcuna autorizzazione cantonale eccezionale, ma solo a un permesso di acquisto (consid. 2.7.2). Concorso tra l'art. 34 cpv. 1 lett. i LArm e l'art. 33 cpv. 1 lett. a LArm (consid. 2.7.3).
La nuova espressione "luoghi accessibili al pubblico", utilizzata all'art. 27 LArm in seguito alla revisione della legge sulle armi del 22 giugno 2007, non costituisce un'estensione del campo d'applicazione, bensì una precisazione dei termini "in pubblico" giusta il vecchio art. 27 cpv. 1 LArm (consid. 3.2.2). Nozione di "luoghi accessibili al pubblico" (consid. 3.2.2 e 3.2.3). Con riferimento all'art. 186 CP e alla relativa giurisprudenza, gli spiazzi, i cortili o giardini attigui a una casa, se recintati, non sono "pubblici" rispettivamente non sono "luoghi accessibili al pubblico" ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LArm. Gli spiazzi aperti, anche se attigui a una casa, non rientrano negli luoghi tutelati dall'art. 186 CP e, in questa misura, sono accessibili al pubblico (consid. 3.2.4). Esigenze relative all'atto d'accusa (consid. 3.4).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 42 cpv. 5 LArm, art. 34 cpv. 1 lett. i LArm, art. 33 cpv. 1 lett. a LArm, art. 27 cpv. 1 LArm mehr...