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Regesto

Art. 8 cpv. 2 LEF. Diritto di un terzo di consultare i verbali dell'ufficio di esecuzione e fallimenti concernenti il debitore.
Il diritto del terzo di consultare, a'sensi dell'art. 8 cpv. 2 LEF, i verbali dell'ufficio d'esecuzione concernenti il debitore vale finchè l'ufficio è tenuto a conservare gli atti controversi, in virtù dell'ordinanza 14 marzo 1938 del Tribunale federale sulla conservazione degli atti relativi alle esecuzioni e ai fallimenti. Qualora fra il terzo e il debitore sia pendente un processo di divisione ereditaria, l'anzidetto diritto non può essere limitato al periodo posteriore l'apertura della successione.

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Referenzen

Artikel: Art. 8 cpv. 2 LEF