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Regesto

Convenzione europea di estradizione; Legge federale sull'estradizione (LEstr.).
1. Doppia incriminazione. Una diversa qualificazione giuridica dei fatti addebitati ai ricercati da parte dello stato richiedente e dello stato richiesto non osta all'estradizione; questa deve essere concessa se, tanto secondo l'una quanto secondo l'altra qualificazione, la fattispecie rientra nel novero di quelle per le quali l'estradizione è prevista dalla Convenzione (consid. 5a).
2. Favoreggiamento. Il favoreggiamento di un reato, per il quale l'estradizione è concessa, fonda a sua volta l'estradizione, sia quando è applicabile la LEstr che quando è applicabile la Convenzione (consid. 5).
3. Principio della territorialità. L'applicazione di tale principio non deve far sorgere il rischio che la persecuzione del reato sia resa impossibile o venga intralciata. Se la competenza giurisdizionale di entrambi gli stati o del solo Stato richiedente dipende dalla qualificazione definitiva del reato, l'estradizione può essere rifiutata solo allorquando la qualificazione del reato, che fonda la giurisdizione dello Stato richiesto, sia chiara; in caso contrario deve essere dato seguito alla domanda di estradizione dello Stato che, qualunque sia la qualificazione definitiva del reato, avrebbe in ogni caso giurisdizione per perseguirlo (consid. 6).