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Regesto

Art. 88 OG; legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto di consultare gli atti.
1. La legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico si determina prescindendo dal fatto che i ricorrenti siano stati considerati come parte nella procedura ricorsuale cantonale (consid. 1).
2. Il diritto di essere sentito e di consultare gli atti può essere invocato con ricorso di diritto pubblico soltanto ove il ricorrente persegua in un procedimento interessi giuridicamente protetti od ove - quando si tratti semplicemente d'interessi di fatto - le disposizioni della procedura cantonale gli accordino dei diritti (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 88 OG