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Regesto

Art. 45 cpv. 1 LAD, art. 69 cpv. 1 e 2 OAD: Indennità per intemperie.
- I termini di annuncio per la prima volta dell'interruzione di lavoro dovuta a intemperie e di ripetizione dell'annuncio ogni settimana (art. 45 cpv. 1 LAD) sono perentori, di modo che in caso di annuncio tardivo - nella misura in cui non esista motivo scusabile - la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal giorno dell'annuncio o del suo rinnovo. Gli art. 69 cpv. 1 e 2 OAD sono conformi alla legge (consid. 2a).
- Il rinnovo dell'annuncio "settimanalmente" deve aver luogo ogni 7 giorni (consid. 2b). È parimenti indispensabile in caso di interruzione di lavoro continua e di lunga durata anche quando le cattive condizioni atmosferiche sembrano stabili e non può essere fatto conto di una ripresa del lavoro in un prossimo futuro (consid. 2c).