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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale; truffa in materia fiscale, art. 3 cpv. 3 AIMP.
Conferma della giurisprudenza (DTF 111 Ib 242 segg.) secondo cui le autorità che richiedono l'assistenza internazionale per truffa in materia fiscale, pur non essendo tenute a fornire una prova rigorosa, devono nondimeno, perché la loro domanda sia accolta, indicare indizi sufficienti circa l'esistenza del reato addotto. Tale requisito implica una deroga alla norma per la quale l'autorità svizzera che decide su di una domanda di assistenza non deve pronunciarsi sulla realtà dei fatti addotti, ma trattenersi, salvo errori, lacune o contraddizioni manifesti, ai fatti esposti nella domanda dello Stato richiedente. Come già la precedente domanda presentata dalle autorità germaniche nella stessa causa, anche la nuova domanda, da esse completata, non si fonda su indizi sufficienti circa l'esistenza dell'addotta truffa in materia fiscale. Le condizioni per accordare l'assistenza internazionale ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 AIMP non sono quindi adempiute.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 111 IB 242

Artikel: art. 3 cpv. 3 AIMP