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Regesto

Procedura cantonale in materia di espropriazione; esigenza di un giudice indipendente e imparziale; art. 6 n. 1 CEDU.
Una controversia relativa all'esercizio del diritto di espropriazione concerne diritti e doveri di carattere civile, ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. La persona toccata da tale misura ha diritto a che la sua causa sia decisa da un tribunale indipendente e imparziale. Tale requisito non è rispettato laddove il governo cantonale decida quale istanza unica sia sull'utilità pubblica dell'espropriazione, sia sulla necessità di colpire con una misura espropriativa un determinato immobile. Il rimedio giuridico del ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 22ter Cost. non basta per ovviare al vizio della procedura cantonale, dato che il Tribunale federale riesamina in tali casi le questioni di fatto soltanto sotto il profilo dell'arbitrio (consid. 2).
Il Cantone di Vaud ha rinunciato a prevalersi della nuova dichiarazione interpretativa effettuata dal Consiglio federale in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 29 aprile 1988 nella causa Belilos. Nessuna disposizione del diritto cantonale vodese è stata quindi esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 6 n. 1 CEDU, art. 22ter Cost.

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