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Regesto

Art. 4 Cost.; diritto di essere sentito; rispetto di un termine, valutazione anticipata delle prove.
1. Commette una violazione del diritto di essere sentito l'autorità che, prima di pronunciare una decisione che colpisce nella propria situazione giuridica una persona parte di un procedimento, non dà a quest'ultima l'occasione di esprimersi su di un'informazione raccolta d'ufficio circa il rispetto di un termine ricorsuale, benché tale informazione fosse essenziale per la decisione (consid. 2).
2. La decisione di un tribunale di rinunciare, in seguito ad una valutazione anticipata delle prove, all'audizione richiesta di determinati testimoni è esaminata dal Tribunale federale sotto il profilo dell'arbitrio (consid. 3a).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.