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Regesto

Art. 190 segg. LDIP. Diritto transitorio. Lodi parziali.
1. Applicazione dei principi risultanti dall'art. 87 OG a un lodo parziale relativo a una questione di merito (consid. 2).
2. Ove tale lodo parziale sia stato pronunciato prima del 1o gennaio 1989 e sia stato oggetto di una decisione dell'autorità cantonale di ricorso impugnabile con ricorso di diritto pubblico solo insieme con la decisione finale, il rimedio giuridico esperibile contro il lodo finale pronunciato dopo il 1o gennaio 1989 è determinato dalle disposizioni del diritto previgente (precisazione della giurisprudenza) (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 87 OG