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Regesto

Art. 58 cpv. 1 Cost.; ricusa di giudici che esercitano la loro funzione a titolo accessorio.
1. Ove la composizione di un tribunale non sia conosciuta in anticipio, non si può pretendere che i ricorrenti presentino previamente un'istanza di ricusa nei confronti di determinati membri del tribunale (consid. 2).
2. Un avvocato che funge da giudice appare prevenuto quando sia ancora vincolato a una parte in virtù di un mandato in corso o quando sia intervenuto più volte come avvocato a favore di una parte (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 58 cpv. 1 Cost.