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Regesto

Art. 4 Cost.; principio della buona fede; applicazione nel caso di una decisione con cui è accertata la natura boschiva di particelle considerate come non boscate in un piano particolareggiato adottato anteriormente.
1. Il principio della buona fede si applica alle informazioni inesatte fornite dall'autorità (conferma della giurisprudenza). Esso va rispettato anche quando si tratti di decidere su attribuzioni effettuate nel quadro di un piano di utilizzazione (consid. 3c).
2. Il principio della buona fede non è violato dall'accertamento della natura boschiva di particelle considerate come non boscate, dal 1973 al 1976, nel corso dell'elaborazione di un piano particolareggiato. Al riguardo va infatti tenuto conto della modifica della legislazione risultante dall'entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio, ai cui requisiti non soddisfa il piano particolareggiato in questione. Anche l'applicazione della nozione dinamica del bosco esclude, 10-15 anni più tardi, la possibilità d'invocare la protezione della buona fede.

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.