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Regesto

Divorzio (art. 142 cpv. 1 CC): Turbazione delle relazioni coniugali, circostanze in cui non può ragionevolmente esigersi la continuazione dell'unione coniugale.
1. La questione se possa ragionevolmente esigersi la continuazione dell'unione coniugale dipende, da un lato, dal grado e dalla forma in cui si manifesta la turbazione delle relazioni coniugali e, dall'altro, dalla personalità dei coniugi (consid. 2).
2. In un'unione coniugale in cui la moglie si consacra soprattutto al governo della casa, mentre il marito provvede a procurare i mezzi finanziari necessari, la moglie deve accettare che il marito s'impegni adeguatamente all'adempimento di tale suo dovere e che la sua disponibilità per la famiglia venga a trovarsi ridotta in misura corrispondente; ove il marito desideri nondimeno investire nella propria attività professionale un tempo e un'energia eccedenti quanto è necessario per assicurare alla famiglia un tenore di vita conforme ai suoi bisogni, ciò non deve compromettere il matrimonio, inteso quale comunione spirituale e affettiva; anche al riguardo il marito ha l'obbligo di tener conto dei bisogni personali della moglie (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 142 cpv. 1 CC