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Regesto

Art. 141 OACS; guida in stato di ebrietà, analisi del sangue, calcolo retrospettivo, caso dubbio.
Il giudice può procedere senza far capo a un perito al calcolo retrospettivo dell'alcolemia esistente al momento dei fatti, partendo dal momento in cui è intervenuto il prelevamento del sangue (consid. 2, cambiamento della giurisprudenza).
Il protocollo d'analisi ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 OACS deve indicare i risultati ottenuti secondo i due metodi fondamentalmente differenti menzionati in tale disposizione (consid. 3).
Dall'art. 141 cpv. 2 OACS non può essere dedotto che va indicata solo l'alcolemia giuridicamente rilevante; questa disposizione esige invece che l'alcolemia sia espressa in grammi per mille (consid. 4).
In assenza di altre circostanze, un'alcolemia di 0,82-0,83%o non basta a far insorgere dubbi ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OACS (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 141 cpv. 2 OACS, Art. 141 OACS, art. 141 cpv. 3 OACS