Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 5 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1 LAVS, art. 11 cpv. 1 OAVS, art. 93 LEF: Contributo dovuto dal convivente.
- Della determinazione del salario in natura del convivente quando per la situazione economica modesta dell'altro tenuto all'obbligo di contribuzione paritetica la valutazione del reddito in natura a norma dell'art. 11 cpv. 1 OAVS si avvera manifestamente sproporzionata alle sue condizioni economiche.
- Applicazione dei minimi di esistenza secondo il diritto esecutivo ai fini della determinazione del salario in natura.
- In casu, risultando il contributo dovuto per la convivente inferiore al minimo fissato dall'art. 10 cpv. 1 (prima frase) LAVS, in applicazione della normativa di cui all'art. 10 cpv. 1 (seconda frase) LAVS ed in eccezione ai principi giurisprudenziali enunciati in DTF 110 V 1, essa rientra nel novero degli assicurati non esercitanti un'attività lucrativa.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 110 V 1

Artikel: art. 11 cpv. 1 OAVS, Art. 5 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1 LAVS, art. 93 LEF