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Regesto

Art. 82 cpv. 1 OAVS: Conoscenza del danno.
- Conferma della giurisprudenza secondo la quale il creditore di principio conosce a sufficienza il danno, in caso di fallimento, nel momento del deposito della graduatoria e dell'inventario. Provvedimenti da prendere da parte della cassa di compensazione (consid. 3b).
- Un pronostico emesso dall'amministrazione del fallimento, durante la prima assemblea dei creditori, basato su una valutazione provvisoria e secondo cui le aspettative di ricevere un dividendo appaiono "fortemente compromesse" per i creditori di seconda classe non fonda, alla stessa stregua per esempio della consegna di un atto di carenza di beni provvisorio ai sensi dell'art. 115 cpv. 2 LEF, sufficiente conoscenza del danno. Nessun obbligo della cassa di procedere a titolo preventivo prima del deposito della graduatoria e dell'inventario (consid. 3c).

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Referenzen

Artikel: Art. 82 cpv. 1 OAVS, art. 115 cpv. 2 LEF