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Regesto

Trasferimento di un bambino in una classe speciale. Libertà personale, art. 4 e 27 cpv. 2 Cost., art. 2 disp. trans. Cost. Legge friburghese del 23 maggio 1985 sulla casa dei bambini, la scuola elementare e la scuola del ciclo di orientamento (legge scolastica).
1. Il diritto fondamentale della libertà personale diviene privo di rilevanza rispetto al diritto a un'istruzione primaria sufficiente. Il potere di decidere autonomamente se un figlio debba frequentare una classe normale o una classe speciale non entra nell'ambito delle attività elementari in cui si manifesta la personalità e che sono tutelate dalla libertà personale (consid. 5).
2. Criteri per valutare un'istruzione primaria sufficiente; è determinante che sia posta a disposizione un'istruzione adeguata al grado di maturità del bambino; deve inoltre ragionevolmente potersi pretendere che il bambino frequenti la scuola (consid. 6).
3. La legge scolastica friburghese, che attribuisce alle autorità scolastiche la competenza di decidere quale classe debba essere frequentata dal bambino, non è contraddittoria (consid. 7a e b).
4. Il potere educativo dei genitori soggiace, entro certi limiti, alla riserva del diritto pubblico. La disciplina stabilita dalla legge scolastica friburghese non viola il principio della forza derogatoria del diritto federale (consid. 7c).
5. Nella fattispecie, il trasferimento in una classe speciale ordinato dall'autorità non è manifestamente sproporzionato né arbitrario (consid. 7d e e).

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Referenzen

Artikel: art. 4 e 27 cpv. 2 Cost.