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Regesto

Art. 404 cpv. 3, art. 422 e art. 410 CC.
1. Il catalogo degli atti soggetti al consenso dell'autorità di vigilanza sulle tutele, ai sensi dell'art. 422 CC, è completato dall'art. 404 cpv. 3 CC. Il consenso di tale autorità per la vendita a trattative private di un fondo è necessario anche quando il tutelato non sia unico proprietario (consid. 4a).
2. Il consenso delle autorità tutorie non soggiace agli stessi requisiti di forma del contratto di vendita fondiaria (consid. 4b).
3. Le disposizioni relative alla ratifica da parte del rappresentante legale di un atto giuridico concluso dal tutelato capace di discernimento si applicano per analogia alla ratifica di un atto da parte delle autorità tutorie (consid. 4c e 5).
4. Ove un rifiuto di ratifica da parte dell'autorità di vigilanza non entri più in considerazione, non è più possibile procedere secondo l'art. 410 cpv. 2 CC; il contratto è divenuto perfetto (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: Art. 404 cpv. 3, art. 422 e art. 410 CC, art. 422 CC, art. 410 cpv. 2 CC