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Regesto

Sfratto per mora di un conduttore (art. 274g CO) - Decisione finale (art. 48 OG) - compensazione (art. 124 cpv. 2 e 257d CO).
1. L'autorità chiamata a statuire sullo sfratto e sulla validità della disdetta in virtù dell'attrazione di competenza dell'art. 274g CO è tenuta, secondo il diritto federale, ad esaminare il litigio con piena cognizione, indipendentemente dalla procedura prevista dal diritto cantonale. Poiché la sua decisione ha forza di cosa giudicata, essa ha carattere finale ai sensi dell'art. 48 OG (consid. 2 a 5).
2. La dichiarazione di compensazione del conduttore che interviene dopo la disdetta non può far rinascere il contratto di locazione (consid. 6b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 274g CO, art. 48 OG, art. 124 cpv. 2 e 257d CO