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Regesto

Art. 84 segg., art. 88 OG; art. 22ter Cost. Espropriazione di una fascia di terreno edificabile per la realizzazione di una strada, determinazione dell'indennità d'espropriazione.
Alienazione della particella litigiosa durante la procedura espropriativa di stima; conseguenze per la legittimazione del venditore e del compratore ad interporre ricorso di diritto pubblico (art. 88 OG; consid. 1).
Estensione dell'esame di una decisione impugnata; cognizione del Tribunale federale in materia di indennità d'espropriazione (consid. 2).
Metodi per fissare l'indennità d'espropriazione; prevalenza del metodo comparativo (metodo statistico; consid. 3a).
Se una determinata zona abitativa si compone unicamente di pochi fondi, per la determinazione dell'indennità d'espropriazione possono essere presi quali elementi di paragone i prezzi pagati per delle particelle in altre zone abitative; compensazione, mediante maggiorazione o diminuzione, per le differenti particolarità (anche dal punto di vista pianificatorio) degli immobili presi in considerazione (consid. 3b).
Semplici offerte, prezzi discussi durante le trattative o stabiliti dai comproprietari del fondo espropriato non possono servire da paragone, se sono stati determinati essenzialmente da colui che pretende un'indennità d'espropriazione (consid. 3c).
Nell'ambito di un'espropriazione parziale (espropriazione del terreno complementare), il valore venale può essere diminuito, se la parte rimanente del fondo permette uno sfruttamento edificatorio uguale a quello esistente su tutta la particella prima dell'espropriazione (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 88 OG, art. 22ter Cost.