Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 27 cpv. 1 lett. a cifra 1 OIVA; prestazioni della ristorazione; consegna di pizze a domicilio; aliquota d'imposta.
Legittimazione a proporre un ricorso di diritto amministrativo (consid. 2).
Potere d'esame del Tribunale federale per quanto riguarda l'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (consid. 3).
Delimitazione tra prestazioni della ristorazione (aliquota al 6,5%) e consegna di prodotti commestibili e bevande sottoposta a un'aliquota ridotta (2%). L'art. 27 cpv. 1 lett. a cifra 1 OIVA è conforme alla Costituzione nella misura in cui utilizza come criterio di differenziazione l'esistenza d'istallazioni per il consumo sul posto (consid. 5 e 6).
Nel caso di consegna a domicilio di prodotti commestibili e bevande provenienti dalla ristorazione, l'Amministrazione fiscale federale è autorizzata a far dipendere la concessione dell'aliquota ridotta dal fatto che tale attività sia esercitata in base a un'organizzazione separata dal resto dello stabilimento della ristorazione. Non è proporzionale l'esigenza supplementare di locali separati (consid. 7-9).
Neutralità concorrenziale di questa regolamentazione (consid. 10).