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Regesto

Art. 92 cpv. 1, art. 95 e art. 101 cpv. 1 e 2 dell'abrogato decreto del Consiglio federale concernente l'imposta federale diretta, del 9 dicembre 1940 (DIFD); art. 130 cpv. 1 e 2, art. 131 cpv. 1 e art. 132 cpv. 1 e 3 della legge federale sull'imposta federale diretta, del 14 dicembre 1990 (LIFD); ammissibilità di un reclamo rivolto contro una tassazione d'ufficio.
Tassazione d'ufficio e procedura di reclamo secondo il diritto previgente (consid. 2) e in base all'attuale normativa (consid. 3).
L'obbligo posto dall'art. 132 cpv. 3 LIFD, secondo cui il reclamo presentato contro una tassazione d'ufficio dev'essere motivato, è un presupposto processuale, non materiale, la cui violazione cagiona l'inammissibilità del rimedio esperito (consid. 4c). Tale interpretazione dell'art. 132 cpv. 3 LIFD è sorretta da importanti interessi pubblici (consid. 4e). Nella notifica della tassazione d'ufficio, l'autorità fiscale deve menzionare, nell'indicazione dei rimedi di diritto, quanto disposto dall'art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso d'inottemperanza (consid. 4f).

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Referenzen

Artikel: art. 132 cpv. 3 LIFD