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Regesto

Art. 52 cpv. 1, art. 59 LPGA; art. 103 lett. a OG: Legittimazione a interporre opposizione.
La legittimazione a interporre opposizione va giudicata come nella procedura di ricorso di prima istanza secondo l'art. 59 LPGA e pertanto conformemente alla prassi resa a proposito dell'art. 103 lett. a OG (consid. 3.2).
Della legittimazione di terze persone, in particolare del datore di lavoro (consid. 3.4-3.6).
Il datore di lavoro non è legittimato a interporre opposizione contro una decisione di diniego di rendita dell'Ufficio AI per il solo fatto che l'assegnazione di una rendita ridurrebbe il suo obbligo di continuare a versare il salario o gli permetterebbe di chiedere il pagamento nelle mani di terzi (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 103 lett. a OG, Art. 52 cpv. 1, art. 59 LPGA, art. 59 LPGA