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Regesto

Uguaglianza giuridica nelle elezioni secondo il sistema proporzionale, determinazione dei circondari elettorali per l'elezione del Gran Consiglio, "decisione incitativa"; art. 8 cpv. 1, art. 34, art. 39 cpv. 1 Cost.; §§ 76 seg. Cost./AG.
Esigenze del diritto federale riguardo all'ordinamento elettorale cantonale (consid. 3).
Regole d'interpretazione della Costituzione (consid. 4.1); il § 77 Cost./AG impone al legislatore di congiungere i circondari elettorali in gruppi di circondari quando ciò sia necessario per evitare dei quorum troppo alti e pertanto contrari al sistema della rappresentanza proporzionale (consid. 4.2 e 4.3).
La riduzione da 200 a 140 dei seggi del Gran Consiglio comporta, nel caso di una mancata congiunzione di circondari elettorali, quorum naturali fino al 14,29 % (consid. 5.1), senza che motivi oggettivi previsti dalla Costituzione cantonale lo giustifichino (consid. 5.2).
Il limite superiore ammissibile sia per i quorum diretti sia per quelli naturali si situa nell'ordine del 10 %. Per i primi questo è assoluto, mentre che per i secondi rappresenta un limite a cui mirare in caso di riorganizzazione del sistema elettorale (consid. 5.3 e 5.4).
In concreto la regolamentazione elettorale impugnata, senza congiunzioni di circondari elettorali o senza altre disposizioni volte al raggiungimento di quorum naturali attorno al 10 %, è anticostituzionale (consid. 5.5).
Siccome una situazione conforme alla Costituzione non può essere ristabilita con l'accoglimento del ricorso, le autorità cantonali competenti devono essere indotte, con una "decisione incitativa", ad elaborare un ordinamento elettorale conforme alla Costituzione in previsione delle elezioni parlamentari successive alla prossima legislatura (consid. 6.1).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 8 cpv. 1, art. 34, art. 39 cpv. 1 Cost., § 77 Cost./AG