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Regesto

Obbligo di allacciamento alle canalizzazioni per le acque di scarico inquinate; art. 11 cpv. 2 lett. c. LPAc e art. 12 OPAc.
Presa in considerazione della tassa di allacciamento nell'apprezzamento dei costi d'allacciamento fuori della zona edificabile ai sensi degli art. 11 cpv. 2 lett. c LPAc e 12 cpv. 1 lett. b OPAc (consid. 4).
Richiamo della giurisprudenza concernente il carattere opportuno e ragionevole dell'allacciamento (consid. 5.1).
Costi di circa 6'800 fr. per "equivalente-abitante" per un allacciamento di una lunghezza di 120 m circa non appaiono eccessivi rispetto a questa giurisprudenza (consid. 5.2).

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Referenzen

Artikel: art. 12 OPAc