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Regesto

Art. 4 cpv. 6 e art. 5 della Carta europea dell'autonomia locale; conferma della dichiarazione di irricevibilità da parte del Gran Consiglio dell'iniziativa popolare costituzionale elaborata volta all'aggregazione dei poli urbani del Sopraceneri, poiché contraria al diritto superiore.
Interpretazione di un'iniziativa popolare cantonale; compatibilità con il diritto superiore (consid. 3). In concreto, l'iniziativa, che non prevede volutamente una consultazione preventiva dei Comuni interessati, impone l'aggregazione diretta di Locarno con 17 Comuni limitrofi e di Bellinzona con 16. Motivi di irricevibilità ritenuti dal Gran Consiglio (consid. 4). La tutela dei limiti locali territoriali dei Comuni garantita dall'art. 5 della Carta, norma direttamente applicabile e che, contrariamente all'art. 4 cpv. 6, non si riferisce alle autorità bensì alla popolazione locale, esige una consultazione preliminare degli aventi diritto di voto dei Comuni interessati: questa garanzia dev'essere rispettata indipendentemente dalla scelta dell'atto di aggregazione e dalla sua natura giuridica (consid. 7).
L'art. 5 della Carta, che non impedisce le fusioni coatte, non è rispettato con il voto sull'iniziativa da parte dei cittadini di tutto il Cantone, poiché quelli dei Comuni interessati non sono preliminarmente consultati. Al tentativo dei promotori di invitare a posteriori i Comuni interessati e le autorità cantonali a organizzare votazioni consultive, si oppone l'assenza della necessaria base legale; ciò snaturerebbe inoltre l'iniziativa e contravverrebbe all'esplicita volontà dei firmatari della stessa (consid. 8).