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Regesto

Rinnovo e risanamento di una centrale idroelettrica esistente che beneficia di un diritto d'acqua immemorabile (art. 31 segg. e 80 LPAc; art. 43, 54 lett. e e 58 LUFI).
È litigiosa la questione di sapere se il diritto d'acqua immemorabile riconosciuto nel 1967 dal Cantone osta a un risanamento integrale del deflusso residuale della centrale idroelettrica esistente (consid. 2 e 3).
Richiamo della giurisprudenza e della dottrina relative ai diritti acquisiti (consid. 4) e ai diritti immemoriali (consid. 5). Il rilascio di concessioni d'uso esclusivo senza limitazioni temporali è anticostituzionale (consid. 4.4).
Il diritto d'acqua immemorabile di cui beneficia l'opponente garantisce un diritto d'uso esclusivo su un corso d'acqua pubblico (consid. 6.3), che non può essere di durata illimitata, ma può valere solo fino all'ammortamento degli investimenti eseguiti, al massimo per 80 anni (consid. 6.4). Deve perciò essere oggi sottoposto (senza indennizzo) al diritto attuale. Per continuare l'utilizzazione delle acque occorre quindi una concessione; devono essere rispettate le disposizioni legali applicabili ai nuovi impianti, comprese quelle relative ai deflussi residuali (consid. 6.5).