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Regesto

Cessione di crediti per l'incasso (art. 131 cpv. 2 LEF). Il creditore pignorante cui è ceduto un credito del debitore per l'incasso, è legittimato a far valere tale credito a proprio nome.
Indicazione del domicilio del creditore nella domanda d'esecuzione e nel precetto esecutivo. Occorre indicare il domicilio reale. Necessità di questa indicazione tanto nella domanda d'esecuzione quanto nel precetto esecutivo (art. 67 cpv. 1 num. 1, art. 69 cpv. 2 num.1 LEF). Quando la domanda di proseguimento dell'esecuzione e la domanda di vendita, così come gli atti esecutivi fondati su di esse, debbono contenere tale indicazione? Conseguenza della mancanza o della inesattezza di questa indicazione. Richiesta del debitore volta alla rettifica di un'indicazione che non corrisponde (o che non corrisponde più) alla realtà. Reiezione di un reclamo del debitore, per il motivo che manca ad esso un interesse degno di protezione perchè l'indicazione da lui chiesta figuri negli atti esecutivi.

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Referenzen

Artikel: art. 131 cpv. 2 LEF