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Regesto

Art. 18, 41 e 479 cpv. 1 CO; responsabilità di una banca.
1. Se dalle circostanze si possa dedurre l'esistenza di un atto giuridico simulato è una questione di fatto su cui il giudice cantonale decide in modo sovrano (consid. 1).
2. Mandato conferito ad una banca in Svizzera da un cliente domiciliato all'estero, e consistente ad aprire un conto a favore di un terzo, a registrarvi un primo deposito e ad aggiungervi altri valori; diritto applicabile, esecuzione del mandato da parte della banca (consid. 2).
3. Chi conferisce al terzo beneficiario un diritto di disposizione su un tale conto e riserva a sè medesimo soltanto una procura intende, attraverso i versamenti operati sul conto, trasferire la proprietà; conseguenze per i suoi eredi (consid. 3 e 4).
4. L'esecuzione corretta di contratti validi non è nè illecita nè immorale (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 18, 41 e 479 cpv. 1 CO