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Regesto

Forma delle pubblicazioni ufficiali nei comuni; art. 4 CF, libertà d'opinione, libertà d'associazione, libertà personale.
1. Ove la decisione impugnata con ricorso di diritto pubblico sia, dopo il deposito del ricorso, completata o modificata dall'autorità amministrativa che l'ha emanata, il Tribunale federale esamina, in linea di principio, solamente la situazione giuridica esistente dopo la decisione complementare (consid. 1).
2. Una disposizione comunale che designa quali organi ufficiali di pubblicazione due giornali politici diffusi nel comune non violal'art. 4 CF quando tutte le comunicazioni ufficiali pubblicate in detti giornali sono affisse nell'albo comunale. Tale disciplina in materia di pubblicazione è compatibile anche con le garanzie costituzionali della libertà d'opinione, della libertà d'associazione e della libertà personale (consid. 2-5).

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