Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 88 OG; legittimazione ricorsuale.
Per impugnare l'applicazione di una legge in un caso concreto, il ricorrente deve far valere una violazione reale dei suoi interessi; una violazione virtuale non è sufficiente (consid. 1 b).
Art. 22ter CF; garanzia della proprietà.
1. Una spesa supplementare dell'1 % del preventivo, imposta al costruttore, non costituisce una limitazione particolarmente grave della proprietà. La cognizione del Tribunale federale relativa alla base legale è quindi circoscritta all'arbitrio (consid. 2 e 3 a).
2. La delega legislativa deve indicare almeno approssimativamente l'oggetto, lo scopo e l'estensione della competenza delegata. I lavori preparatori non possono servire a precisare tali concetti contro il senso apparentemente chiaro della legge (consid. 3 d).
3. Provvedimenti cantonali diretti a salvaguardare la libertà d'opzione dei consumatori di energia non costituiscono un mezzo irragionevole per attuare il fine d'interesse pubblico della diversificazione nel paese delle fonti d'approvvigionamento energetico (consid. 4).
4. In caso d'espropriazione materiale, la piena indennità non è più presupposto della costituzionalità, bensì conseguenza necessaria della limitazione della proprietà (consid. 5).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 88 OG

Navigation

Neue Suche