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Regesto

Art. 157 CC: Un'istanza di cambiamento del regolamento dei diritti e doveri dei genitori, stabilito in una sentenza di divorzio, può essere accolta solo se le circostanze sono cosi radicalmente mutate da esigerlo. Questa condizione può essere realizzata quando i rapporti che furono determinanti per l'anzidetto regolamento si sono poi sviluppati in modo essenzialmente diverso da quanto previsto dal giudice del divorzio (consid. 1-3).
Art. 156 CC: La disposizione che conferisce ai figli, a decorrere dal quattordicesimo anno di età, la facoltà di decidere se vogliono fare visita al genitore privato della patria potestà con la sentenza di divorzio, non è compatibile con l'art. 156 CC (consid. 4b).

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Referenzen

Artikel: Art. 156 CC, Art. 157 CC