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Regesto

Art. 4 Cost.; piano comunale delle zone; diritto di essere sentito dei proprietari fondiari.
Nella procedura diretta alla creazione di un piano comunale delle zone i proprietari fondiari interessati devono essere sentiti in forma appropriata prima che i fondi di loro proprietà siano attribuiti in modo definitivo ad una zona determinata. Tale diritto di essere sentito sussiste anche laddove il nuovo piano delle zone non limiti le possibilità di utilizzazione di un fondo rispetto a quanto stabilito dal piano delle zone sino ad allora vigente.
Se il Consiglio di Stato non intende approvare l'azzonamento deciso nella procedura pianificatoria comunale, esso deve, prima di ordinare una modifica del piano, sentire i proprietari fondiari colpiti da tale modifica. Detti proprietari non devono essere sentiti nuovamente se già hanno sollevato nella procedura comunale le loro obiezioni contro l'azzonamento quale previsto dal Consiglio di Stato.

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.