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Regesto

Art. 88 OG. Atto normativo che accorda privilegi a terzi. Legittimazione ricorsuale.
Il diritto di ricorrere - giusta l'art. 88 OG - spetta al privato che si duole di una disparità di trattamento, assumendo che un atto normativo d'obbligatorietà generale privilegia dei terzi in un modo che non si giustifica dal profilo oggettivo: basta a tal fine che egli si trovi in una situazione equiparabile a quella dei citati terzi e che il privilegio accordato a questi ultimi comporti nel contempo uno svantaggio per il ricorrente (cambiamento di giurisprudenza).

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Referenzen

Artikel: Art. 88 OG