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Regesto

Art. 291 CC. Notifica al datore di lavoro di un genitore di effettuare in parte il pagamento del salario nelle mani del cessionario del rappresentante legale del figlio. Contestazione da parte del genitore dell'ammontare di tale ritenuta.
1. Al pari dell'art. 171 CC, l'art. 291 CC prevede una misura d'esecuzione forzata privilegiata sui generis. Le controversie derivanti dalla sua applicazione non danno pertanto luogo a una causa civile ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 46 OG (consid. 1).
2. Tali controversie non possono neppure essere qualificate come procedimenti civili ai sensi dell'art. 68 OG (consid. 2).
3. Mancando un intervento dell'ufficio delle esecuzioni, cui non compete alcuna funzione nel quadro dell'applicazione dell'art. 291 CC, non possono essere adite le autorità di vigilanza, di guisa che non è esperibile il gravame previsto dell'art. 19 LEF e dell'art. 78 segg. OG (consid. 3).
4. Per converso, può farsi capo al rimedio giuridico straordinario costituito dal ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost., laddove il giudice applichi arbitrariamente l'art. 291 CC. Tale è il caso se egli non s'ispira alle norme che l'ufficio delle esecuzioni è tenuto a rispettare quando effettua un pignoramento di salario. Il debitore non dev'essere posto in una situazione lesiva dei diritti essenziali della personalità (consid. 4).

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