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Regesto

Art. 4 Cost, art. 33 cpv. 2 LPT, art. 6 n. 1 CEDU. Esercizio di un diritto di prelazione conferito al cantone di Ginevra dalla legislazione cantonale sulle abitazioni; procedura.
1. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 4 Cost., non è rispettato laddove gli interessati possano esprimersi solo in modo astratto, in termini generali, su di un provvedimento di cui ignorano l'eventuale motivazione (consid. 2b).
2. Il diritto di prelazione è destinato ad assicurare un'occupazione razionale delle zone edificabili, che corrisponda ai bisogni della popolazione in materia di abitazioni e sia conforme agli scopi e ai principi della LPT. Le norme istitutive del diritto di prelazione previsto a tali fini vanno considerate come disposizioni di esecuzione di detta legge; devono quindi essere rispettati i requisiti stabiliti dall'art. 33 cpv. 2 e 3 LPT per i rimedi giuridici (consid. 2c).
3. I proprietari toccati dall'esercizio del diritto di prelazione hanno diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. Tale requisito è adempiuto mediante la procedura del ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 22ter Cost.? (consid. 2c).

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