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Regesto

Art. 73 cpv. 1 e 4 LPP. Le controversie in tema di previdenza professionale in senso stretto, che oppongono assicurati o aventi diritto a un istituto di previdenza di carattere professionale iscritto (provvisoriamente), sono soggette ai rimedi di diritto previsti dall'art. 73 cpv. 1 e 4 LPP (consid. 1).
Art. 1 segg. CO. Previdenza degli indipendenti (non retta dalla LPP). Natura giuridica e interpretazione del contratto di previdenza (consid. 2). Momento di conclusione del contratto (consid. 3b).
Art. 4 segg. LCA, art. 23 segg. CO. Reticenza in tema di previdenza facoltativa degli indipendenti (non retta dalla LPP). In mancanza di disposizioni statutarie o regolamentari idonee, per stabilire se è stata commessa reticenza, non si applicano le regole sul vizio di consenso (art. 23 segg. CO), ma, per analogia, quelle degli art. 4 segg. LCA (consid. 4). Portata dell'obbligo di informare (consid. 5a). Il tema di sapere se è data reticenza è determinato, indipendentemente dalla colpa, secondo criteri oggettivi e soggettivi (consid. 5b). Il termine di quattro settimane previsto dall'art. 6 LCA è perentorio; decorre dal momento in cui l'istituto di previdenza prende attendibile conoscenza di fatti da cui possa con sicurezza dedurre che è stata commessa reticenza (consid. 6a).

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Referenzen

Artikel: Art. 73 cpv. 1 e 4 LPP, art. 6 LCA