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Regesto

Art. 8, 9, 27, 49 cpv. 1 e art. 127 cpv. 2 Cost; art. 132 cpv. 3 e art. 142 Cost/SO; legge del 9 giugno 1996 sugli esercizi pubblici e sul commercio di bevande alcooliche (legge sugli esercizi pubblici); costituzionalità della tassa per la patente di una locanda.
Limiti costituzionali per il prelievo delle imposte cantonali (art. 132 Cost./SO); base legale delle tasse per le patenti giusta la vecchia e la nuova legislazione sugli esercizi pubblici del Cantone di Soletta (consid. 2).
Controllo accessorio delle norme nell'ambito della procedura del ricorso di diritto pubblico (consid. 3).
La tassa annuale per la patente di una locanda (calcolata in base alla cifra d'affari) costituisce un tributo misto che non risulta in alcun modo toccato dalla soppressione, in seguito alla revisione totale della legge sugli esercizi pubblici, della clausola del bisogno e del certificato di capacità, né tantomeno dal simultaneo aumento del limite superiore dell'imposta; questa tassa non viola né l'art. 132, né l'art. 142 Cost./SO (consid. 4).
Il prelievo di tasse per patenti non è escluso per il solo fatto che la nuova Costituzione federale non prevede più esplicitamente la possibilità per i cantoni di percepire delle imposte professionali, come era ancora il caso per l'art. 31 cpv. 2 vCost. (consid. 5).
In quanto imposta professionale speciale, la tassa litigiosa per le patenti si fonda su dei motivi ragionevoli ed oggettivi; essa non viola la libertà economica né il divieto d'arbitrio, rispettivamente la parità di trattamento, e non disattende neppure i principi sanciti dall'art. 127 cpv. 2 Cost., per quanto questi valgano anche per le imposte speciali come quella in esame (consid. 6).

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