Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 9, 29 cpv. 2 e art. 32 cpv. 1 Cost.; art. 6, 10 cpv. 3, art. 139 cpv. 1, art. 324 in relazione con l'art. 319 cpv. 1 nonché art. 453 cpv. 1 CPP; art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 in relazione con l'art. 132 cpv. 1 LTF; art. 29 cpv. 3 RTF; art. 122-125 CP; abbandono del procedimento penale; principio "in dubio pro duriore" applicabile nella procedura penale; principio inquisitorio; diritto di essere sentito; divieto dell'arbitrio.
Diritto transitorio relativo all'applicabilità del CPP (consid. 1.1), del RTF (competenza; consid. 1.2) e della LTF (consid. 2.1). Legittimazione dell'accusatore privato a impugnare abbandoni definitivi di procedimenti quando la questione dell'eventuale punibilità dipende da ulteriori risultati istruttori (consid. 2.2-2.7). Nella fattispecie non si può escludere con una grande verosimiglianza una lesione personale punibile (a causa di una violazione delle regole dell'arte medica). Sussistono indizi di gravi e duraturi danni alla salute dell'accusatore privato, dovuti a un chiaro aumento del rischio (provocato da un danneggiamento del patrimonio genetico) di cancro. L'abbandono definitivo del procedimento penale per assenza di punibilità pronunciato dall'autorità d'istruzione viola il diritto federale, in particolare il principio "in dubio pro duriore" (consid. 3-8). Il principio "in dubio pro reo" non è applicabile nello stadio dell'abbandono o della promozione dell'accusa dopo la chiusura dell'istruzione (consid. 7.3).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 32 cpv. 1 Cost., art. 453 cpv. 1 CPP, art. 132 cpv. 1 LTF, art. 29 cpv. 3 RTF mehr...

Navigation

Neue Suche