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Regesto

Lett. a cpv. 4 in relazione con il cpv. 1 delle disposizioni finali della 6a revisione AI (primo pacchetto di misure) del 18 marzo 2011, entrate in vigore il 1° gennaio 2012; art. 17 cpv. 1 LPGA; motivo di esclusione della riscossione della rendita da oltre 15 anni.
Interpretazione dell'espressione "al momento in cui è avviata la procedura di riesame" ("im Zeitpunkt, in dem die Überprüfung eingeleitet wird"; "au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen"). Questa espressione si riferisce esclusivamente alle nuove valutazioni del diritto alla rendita secondo le disposizioni finali, non anche a quelle secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA. In caso di procedure di revisione avviate ancora prima dell'entrata in vigore della 6a revisione AI, la data del 1° gennaio 2012 costituisce il punto di collegamento fittizio per stabilire la durata determinante della riscossione della rendita (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 17 cpv. 1 LPGA