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Regesto

Memorizzazione e conservazione di dati marginali di telecomunicazione.
Oggetto del litigio è la questione di diritto amministrativo di sapere se la memorizzazione e la conservazione di dati marginali collegati con il traffico delle telecomunicazioni sono conformi alla Costituzione risp. alla CEDU (consid. 2.2). Secondo l'art. 15 cpv. 3, in vigore fino al 28 febbraio 2018, della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (vLSCPT), gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni erano tenuti - come secondo la legge attualmente in vigore - a conservare per sei mesi i dati necessari all'identificazione degli utenti, come anche i dati relativi al traffico e alla fatturazione (consid. 3). La memorizzazione e la conservazione di dati marginali costituiscono un'ingerenza nei diritti fondamentali degli interessati, in particolare nel diritto al rispetto della vita privata, che comprende quello all'autodeterminazione informativa (consid. 4). L'intensità di questa ingerenza nei diritti fondamentali dev'essere tuttavia relativizzata: i dati memorizzati non concernono il contenuto della comunicazione e non vengono esaminati o correlati tra loro; l'accesso da parte delle autorità di perseguimento penale a queste informazioni presuppone l'adempimento delle qualificate condizioni legali del codice di diritto processuale penale (consid. 5). L'art. 15 cpv. 3 vLSCPT costituisce una base legale sufficiente per la memorizzazione di dati marginali (consid. 6). La memorizzazione e la conservazione di questi dati serve segnatamente - come la LSCPT attualmente in vigore - a chiarire reati penali; si è quindi in presenza di un interesse pubblico importante (consid. 7). Le norme sulla protezione di dati prevedono garanzie efficaci e adeguate per la tutela da abusi e dall'arbitrio delle autorità. In questi limiti anche la durata di conservazione di sei mesi è proporzionale (consid. 8).