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Regesto

1. Protezione delle marche di fabbrica o di commercio, diritto internazionale.
a) Uno Stato straniero non può espropriare il diritto alla protezione di una marca accordato dalla Svizzera (consid. 1).
b) La questione, se una persona domiciliata all'estero possa far valere i diritti accordati su una marca in Svizzera pure nel caso in cui acquisti o conservi soltanto una parte dell'impresa ai cui prodotti la marca era destinata, deve essere giudicata secondo il diritto svizzero (consid. 3 lett. a).
c) Dagli art. 6 e 9 dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio non consegue che i diritti conferiti in Svizzera su una marca registrata all'Ufficio internazionale diventano caduchi quando nel paese di origine sono espropriati i diritti del deponente straniero (consid. 5).
d) Art. 9 dell'accordo di Madrid. Il trasferimento ingiustificato nel registro internazionale non conferisce all'iscritto alcun diritto sulla marca (consid. 6).
e) Gli art. 5 e 9 dell'accordo di Madrid non impediscono ai paesi contraenti di dichiarare nullo per il loro territorio un trasferimento indebitamente iscritto nel registro internazionale. Quali iscrizioni devono essere operate in questo caso? (consid. 8).
2. Protezione delle marche di fabbrica o di commercio, diritto svizzero.
a) Art. 11 lett. 1 LMF. Diventa caduca la marca quando al titolare sono espropriate parti della sua impresa, ma non la marca? (consid. 3, lett. b-d).
b) Art. 9 cp. 1 LMF. L'uso della marca da parte di un concessionario è parificato all'uso da parte del titolare medesimo. Quando la mancanza di uso della marca è sufficientemente giustificata? (consid. 4).
c) Art. 16 L.MF e 2 CC. Il trasferimento indebitamente iscritto nel registro e l'uso della marca da parte della persona iscritta non conferiscono alla medesima alcun diritto sulla marca. La persona lesa che ha comperato prodotti dalla persona iscritta abusa del proprio diritto quando si oppone all'uso ulteriore della marca da parte del venditore? (consid. 6).
3. Protezione delle ditte commerciali, diritto internazionale.
L'art. 13 cp. 2 del trattato di commercio tra la Svizzera e la Cecoslovacchia del 24 novembre 1953 e l'art. 8 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale non danno diritto ad una persona domiciliata in Cecoslovacchia di adoperare in Svizzera la propria ditta, quando quest'ultima lede diritti poziori di terzi (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: Art. 11 lett. 1 LMF, Art. 9 cp, art. 13 cp