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Regesto

LResp. Responsabilità della Confederazione per atti del Consiglio federale.
1. L'attore non è tenuto a designare la o le persone alle quali addebita il comportamento illecito; è sufficiente che indichi l'ufficio o l'autorità responsabile dell'azione o dell'omissione che reputa illecite (consid. 1).
2. Limiti della responsabilità della Confederazione per atti del Consiglio federale (consid. 2).
3. Nozione di comportamento illecito nel senso dell'art. 3 cpv. 1 LResp. (consid. 3).
4. La presentazione di una denuncia penale infondata e la divulgazione della medesima da parte di un ufficio o di un'autorità federali possono comportare una responsabilità della Confederazione, ma solo nel caso in cui sia dimostrato che l'autorità o l'ufficio federali hanno oltrepassato il loro potere di apprezzamento o ne hanno abusato (consid. 2 e 4).
5. Segreto della denuncia penale e degli atti istruttori. Eccezioni (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 3 cpv. 1 LResp