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Regesto

Concorrenza sleale. Necessità di un rapporto di concorrenza (consid. 1).
Diritto al nome e protezione della personalità (art. 28 e 29 CC).
1. La persona il cui nome è stato assunto in modo illecito in una marca di fabbrica può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione e, se del caso, il risarcimento del danno o la riparazione del torto morale (art. 29 cpv. 2 e 28 CC); può inoltre chiedere la constatazione della nullità della marca e la sua radiazione (consid. 2).
2. Sia che insorga contro la marca illecita, sia che invochi la protezione della sua personalità, la persona lesa deve innanzitutto stabilire, data la natura stessa del diritto vantato, che il nome utilizzato individualizza la sua persona e la designa ad esclusione di ogni altra, conferendole il diritto ad un uso esclusivo.
Lo pseudonimo è protetto alla stregua del nome patronimico e del nome di battesimo; per potere da sè solo individualizzare una persona, deve però presentare un minimo di originalità. Il nome "Sheila" non distingue sufficientemente, nella fattispecie, la cantante che l'ha scelto come pseudonimo (consid. 3 e 4).
Art. 63 OG.
In virtù della OG, l'autorità cantonale è tenuta, così come il Tribunale federale adito mediante un ricorso per riforma, ad applicare d'ufficio il diritto federale in tutta la sua estensione ai fatti accertati dall'istruttoria; essa non può suddividere la pretesa litigiosa in due azioni sottoposte a due ordini di giurisdizione paralleli (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 28 e 29 CC, art. 29 cpv. 2 e 28 CC, Art. 63 OG