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Regesto

Obbligazioni ipotecarie alportatore. Costituzione inpegno. Art. 901 CC.
1. Azione di contestazione della graduatoria, tendente al riconoscimento d'un diritto di pegno per un credito che non è stato contestato come tale. Valore litigioso (consid. 1).
2. Costituzione in pegno di titoli di pegno del proprietario (qui: di obbligazioni ipotecarie al portatore che non erano ancora state messe in circolazione). È necessario l'atto pubblico? (consid. 2-4).
3. In quale momento il debitore trasferisce il possesso di obbligazioni ipotecarie al portatore ch'egli ha sottoscritto e immediatamente affidato ad un notaio incaricato di far iscrivere l'ipoteca a registro fondiario e poi di rimettere i titoli al creditore pignoratizio? (consid. 5 e 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 901 CC