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Regesto

Responsabilità penale dei funzionari della Confederazione. Art. 15 LResp.
1. L'autorizzazione di promuovere un procedimento penale nei confronti di un funzionario è da negare ove non siano dati i presupposti di un tale procedimento, in particolare ove l'atto contestato al funzionario sia coperto dall'art. 32 CP (consid. 3a).
2. Un funzionario è vincolato alle ordinanze del Consiglio federale e alle Istruzioni del Dipartimento cui appartiene. Egli non può esaminarne la legittimità (consid. 4). Nondimeno, egli è tenuto a rimanere nei limiti delle proprie attribuzioni e a non eccedere il proprio potere d'apprezzamento (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 15 LResp, art. 32 CP