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Regesto

Pianificazione del territorio; disposizioni concernenti la costruzione ai centri commerciali (art. 22ter, 22quater e 31 Cost.; separazione dei poteri, art. 85 lett. a OG).
Esame della costituzionalità (controllo astratto delle norme) del decreto del Gran Consiglio del cantone di Basilea Campagna, del 15 marzo 1975, concernente la procedura da seguire per la creazione di nuove superficie di vendita:
1. Legittimazione ad impugnare decreti d'obbligatorietà generale (consid. 1a).
2. Funzione del controllo astratto delle norme (consid. 1b).
3. Separazione dei poteri, art. 85 lett. a OG: competenza del Gran Consiglio di emanare in materia di pianificazione del territorio disposizioni sull'installazione di centri commerciali (consid. 2).
4. Relazione tra la garanzia della proprietà e la libertà di commercio e d'industria (consid. 3).
5. Esigenza di una base legale ai sensi degli art. 22ter e 31 Cost. (consid. 4).
6. Effetti protettivi e portata della libertà di commercio e d'industria nell'ambito della pianificazione del territorio; relazione tra gli art. 31 e 22quater Cost. (consid. 5a).
7. Necessità di disposizioni particolari in materia di pianificazione del territorio per l'installazione di centri commerciali. Approvvigionamento in beni di consumo delle zone d'abitazione, quale oggetto della pianificazione del territorio (consid. 5b).
8. Esame materiale di singole disposizioni del decreto impugnato:
a) Determinazione di una superficie netta di vendita di mq 8000 al massimo per unità di vendita (consid. 6a).
b) Esigenza per cui le unità di vendita con una superficie netta di vendita di più di mq 3000 devono essere agevolmente accessibili con mezzi di trasporto pubblici (consid. 6b).
c) Limitazioni relative alle dimensioni e all'ubicazione, fondate su ragioni della pianificazione locale del territorio (consid. 6c).
d) Nozione di "unità di vendita" ai sensi del decreto del Gran Consiglio (consid. 6d).
9. Non esiste una "libertà di consumo" garantita costituzionalmente (consid. 7).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 22ter, 22quater e 31 Cost., art. 85 lett. a OG, art. 31 e 22quater Cost.

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