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Regesto

Legittimazione dell'ufficio dei fallimenti a presentare un reclamo (art. 19 LEF).
Quale organo del Cantone, l'ufficio dei fallimenti è legittimato a far valere interessi fiscali in via di reclamo (consid. 1).
Liquidazione e distribuzione del prodotto della realizzazione del pegno (art. 219 cpv. LEF).
1. La pretesa diretta contro l'ufficio dei fallimenti in pagamento del prodotto della realizzazione del pegno è di diritto esecutivo e può pertanto essere fatta valere in via di reclamo (consid. 2a).
2. L'ufficio dei fallimenti che si avvale dei servizi di un terzo per la realizzazione del pegno è responsabile che i creditori ricevano il prezzo di attribuzione versato con la sua autorizzazione al terzo in questione; se del caso deve anticipare il prodotto della realizzazione (consid. 2b, c).

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Referenzen

Artikel: art. 19 LEF